Statuto



STATUTO E REGOLAMENTO SAPIE-Or.S.A.


Approvato al Congresso Nazionale

Grottaferrata (Roma) 20, 21 e 22 Maggio 2008

 TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – CARATTERISTICHE – SCOPI – DURATA

Art. 1

E’ costituito il Sindacato Autonomo Personale infrastrutture Esercizio (S.A.P.I.E.) con sede centrale in Roma, attualmente in via Magenta 13. Esso appartiene all’Or.S.A., e ha durata illimitata ed è regolato dal presente statuto.

Art. 2

Possono aderire al sindacato tutti i lavoratori, indipendentemente dalla razza, dalla religione e dai convincimenti politici, che operano in società la cui attività è connessa alla manutenzione delle infrastrutture del trasporto.

Art. 3

Il SAPIE considera la centralità dell’uomo e dei suoi valori condizioni indispensabile del progresso civile, economico e sociale del mondo del lavoro.

Art. 4

Il Sindacato si propone di tutelare e di sostenere gli interessi morali, giuridici ed economici degli associati; di promuovere ogni iniziativa di studio e soluzione ed amministrativi della categoria interessata.

Art. 5

Il Sindacato è apartitico, e non può essere direttamente influenzato da ideologie o conflitti che riguardano una dimensione politica ad esso estranea. Pur tuttavia esso non può restare estraneo ai problemi anche politici che interessano il mondo del lavoro e, in funzione di questi elabora la propria linea politico-sindacale, ispirandosi esclusivamente agli interessi dei lavoratori e ai principi di garanzia democratica previsti dalla Costituzione.

Art.6

Ai soci è garantita la critica in tutte le sedi interne al S.A.P.I.E., viceversa è condannata la critica offensiva che lede l’immagine dell’organizzazione e dei suoi soci.

Art. 7

E’ fatto divieto di organizzare, in seno o ai margini del S.A.P.I.E., gruppi o correnti che si pongano in contrasto con le norme del presente Statuto. Il mandato parlamentare e le cariche pubbliche elettive o di partito previste dal Regolamento Interno nonché l’appartenenza anche ad altri sindacati, sono incompatibili con tutte le cariche sindacali centrali e periferiche.

Sono inoltre incompatibili:

• L’incarico di Segretario Nazionale con qualsiasi altro incarico di settore e/o OR.S.A. Ferrovie

• L’incarico di Segretario Regionale/Comp.le di Settore con quello di Segretario Regionale / Comp.le OR.S.A./Ferrovie.

Nel caso di quiescenza, alla scadenza dei sei mesi successivi, tutti gli incarichi sia Nazionali che Territoriali ricoperti dal pensionato, decadranno automaticamente.

TITOLO II

SOCI

Art. 8

L’appartenenza al Sindacato implica:

a) l’accettazione di quanto previsto dal seguente Statuto, e di quello dell’ Or.S.A.

b) il pagamento delle quote associative, nelle modalità previste.

Art. 9

Il Congresso può nominare soci onorari lavoratori in pensione che, avendo già rivestito cariche Sindacali nel S.A.P.I.E., si sono distinti particolarmente durante l’esercizio del loro mandato.

Ad essi, su mandato del Consiglio Nazionale, possono essere affidati specifici incarichi di consulenze tecniche a supporto delle strutture di categoria sia Centrali che periferiche. STATUTO E REGOLAMENTO SAPIE ORSA, APPROVATO X CONGRESSO NAZIONALE GROTTAFERRATA 20, 21, 22 MAGGIO 2008 4

Art. 10

Ogni Socio ha diritto al beneficio di tutti i servizi dell’organizzazione Sindacale, nonché a specifiche forme di assistenza stabilite in sede Congressuale.

Art. 11

Ogni Socio si impegna ad osservare le disposizioni statutarie, nonché le deliberazioni degli Organi del Sindacato.

Art. 12

Il SAPIE assicura la democrazia interna attraverso l’elezione di tutte le cariche sociali con voto diretto e segreto. E’ ammessa deroga solo in caso di acclamazione.

Art. 13

Le inadempienze agli impegni deliberatamente assunti da ogni Socio comportano le seguenti sanzioni disciplinari sancite dal Collegio dei Probiviri:

a) la sospensione;

b) la destituzione da eventuale carica ricoperta nel Sindacato;

c) l’espulsione.

L’assenza ingiustificata per due sedute consecutive da qualsivoglia Organo collegiale del Sindacato comporta l’automatica decadenza della carica.

TITOLO III

ORGANI CENTRALI DEL SINDACATO

IL CONGRESSO

Art. 14

Il Congresso Nazionale è l’organo supremo del Sindacato.

Esso si riunisce ogni 4 (quattro) anni, salvo convocazione straordinaria che deve essere motivata.

Possono chiedere la convocazione straordinaria:

a) Il Consiglio Nazionale, a maggioranza dei 2\3 (due terzi) che stabilisce pure l’ordine del giorno;

b) La maggioranza dei Soci, dietro richiesta sottoscritta ed inoltrata a mezzo delle Sezioni Compartimentali, che sono responsabili dell’autenticità delle firme.

Art. 15

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi Compartimentali o Regionali in ragione di uno ogni 40 iscritti o frazione di 40 per ogni Compartimento o Regione.

Sono delegati di diritto i componenti del Consiglio Nazionale uscente.

Il Congresso esamina l’azione svolta dal Consiglio Nazionale uscente, delibera sull’indirizzo sindacale, elegge:

• La Segreteria Nazionale con maggioranza dei 2/3 + 1 (due terzi più uno ) dei delegati al Congresso nella I e II votazione, nella III votazione con il 50% più uno dei delegati al Congresso;

• i membri del Collegio dei Sindaci;

• i membri del Collegio dei Probiviri

• 25 membri del Consiglio Nazionale, attribuiti con il sistema proporzionale in base al numero degli iscritti per Compartimento o Regione. Come norma transitoria ai Compartimenti o Regioni che non raggiungono il quorum valido per l’assegnazione di almeno un rappresentante consigliere, verrà assegnato un consigliere in aggiunta ai 25 già attribuiti.

Delibera sulle modifiche da apportare allo statuto SAPIE con maggioranza qualifica dei 2/3.

IL CONSIGLIO

Art. 16

Il Consiglio Nazionale è l’Organo deliberante del Sindacato tra un Congresso e l’altro, nel quadro delle direttive generali stabilite dal Congresso.

Art. 17

Il Consiglio Nazionale viene convocato una volta all’anno o in via straordinaria, su richiesta di almeno 2/3 (due terzi ) dei suoi componenti.

Art. 18

Il Consiglio Nazionale è composto:

a) Dalla Segreteria Nazionale;

b) Dai Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale

c) Dal Presidente del Collegio dei Probiviri;

d) Dal Presidente del Collegio dei Sindaci;

e) Dai Responsabili Compartimentali di Categoria.

f) Dal Segretario Federativo, da eventuali Segretari Federativi Regionali/Compartimentali iscritti al SAPIE.

La mancanza per dimissioni, opzioni o decadenza di membri elettivi viene colmata con il subentro del 1° dei non eletti di ogni compartimento.

Art.19

Approva il Regolamento interno ed amministrativo

Approva il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Nazionale procederà all’elezione di un nuovo Segretario Nazionale o di componenti della Segreteria che abbiano volontariamente o di fatto rassegnato le dimissioni.

In tal caso avranno diritto all’elettorato passivo soltanto i

componenti in carica del Consiglio Nazionale.

L’elezione va indetta entro e non oltre 6 (sei) mesi dall’avvenuta vacanza e risulta eletto il componente che abbia ricevuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

Ha facoltà di sfiduciare la Segreteria Nazionale, con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere proposta all’apertura dei lavori, almeno da 1/3 dei Consiglieri Nazionali.

Art.20

La Segreteria Nazionale è l’organo esecutivo del Sindacato;

essa è composta da:

- Segretario Nazionale;

- Due Segretari Nazionali Aggiunti

- Segretario Nazionale Vice

- Segretario Organizzativo e Stampa

La Segreteria Nazionale provvede all’esecuzione di tutte le disposizioni statuarie, di tutte le deliberazioni del Congresso e del Consiglio Nazionale.

Essa organizza il Congresso Nazionale, predispone i rendiconti per sottoporli all’approvazione del Consiglio Nazionale, delibera sulle azioni di sciopero e ne propone la proclamazione alla Federazione.

Art. 21

Il Segretario Nazionale esercita al massimo livello la funzione

esecutiva, curando anche l’applicazione delle deliberazioni degli Organismi Collegiali Nazionali.

Ha la responsabilità della linea del Sindacato e dei rapporti con la Federazione.

E’ titolare del conto corrente e assume la responsabilità della gestione dei fondi assieme al Segretario Amministrativo.

Art. 22

La Segreteria Nazionale nella sua prima riunione definirà quali dei Segretari Nazionali Aggiunti avrà funzioni vicarie e supplente vicario.

Art.23

Il Segretario Vice Organizzativo e Stampa , predispone tutte le misure atte a migliorare l’organizzazione Centrale e Periferica. Garantisce l’applicazione delle norme dello Statuto. Cura la stampa e l’immagine del sindacato e le relazioni con gli organi di stampa.

Art. 24

Il Segretario Amministrativo è il massimo responsabile dell’amministrazione dei beni del Sindacato, assieme al Segretario Nazionale. Redige i libri contabili e predispone i rendiconti per sottoporli al controllo del collegio dei Sindaci.

Art. 25

Il Collegio dei Sindaci è l’organo di controllo amministrativo del Sindacato.

Esso è composto di 3 (tre) Sindaci e 2 (due) supplenti eletti al Congresso, elegge nel suo seno il Presidente.

Art. 26

I compiti del Collegio dei Sindaci sono:

a) controllare il rendiconto preventivo e consuntivo del Sindacato;

b) esaminare ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno i libri contabili del Sindacato, eseguendo i riscontri di cassa.

Il Presidente del Consiglio dei Sindaci riferisce nella prima riunione utile del Consiglio Nazionale.

Art. 27

Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statuaria.

Ha il compito di decidere sulle divergenze che possono sorgere fra i vari organi del Sindacato e fra questi ed i soci.

E’ competente a giudicare tutte le inosservanze statutarie e regolamentari dei singoli soci.

E’ composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, elegge nel suo seno il Presidente.

Art. 28

Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di giudicare sulle mancanze e trasgressioni dei Soci.

Il Socio, avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale del Sindacato.

Art. 29

Il Comitato Centrale è l’organo di lavoro del sindacato. Dispone lo studio dei Problemi tecnici e rivendicativi, delibera sulle azioni di sciopero categoriali a maggioranza dei 2/3; esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro mesi, dietro convocazione della Segreteria Nazionale, ed in via straordinaria dietro richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Il Comitato Centrale è così composto:

• Segreteria Nazionale;

• Responsabili Compartimentali/Regionali di categoria

Art. 30

Le adunanze di tutti gli organi indicati negli articoli precedenti sono valide quando è presente la maggioranza semplice dei componenti se non diversamente previsto.

TITOLO IV

ORGANI PERIFERICI DEL SINDACATO

Art. 31

Sono Organi periferici del Sindacato le Segreterie istituite in ogni Compartimento/Regione.

Sono costituite dal Segretario Compartimentale/Regionale e da un numero di componenti fino a quattro. Esse approvano il bilancio Compartimentale/Regionale.

Responsabile della Segreteria è il Segretario Compartimentale/Regionale di Categoria. Esso è eletto con assemblee congressuali con voto nominale, con la maggioranza del 50% più 1 dei presenti. Esso provvede alla distribuzione degli incarichi.

Art. 32

Nell’ambito dei Compartimenti/Regioni possono essere istituite Segreterie Provinciali, il cui Segretario è eletto dalle rispettive assemblee provinciali con la procedura già indicata all’art.31

E’ istituito Il Comitato Compartimentale/Regionale.

Esso è costituito da:

• Segretario Compartimentale/Regionale;

• I componenti di segreteria,

• Dai Segretari provinciali, nonché dai consiglieri nazionali o generali di categoria.

Ha il compito di esaminare le attività svolte dalla propria segreteria Compartimentale/Regionale e deliberare i programmi di lavoro nell’ambito del Compartimento/Regione.

Art. 33

Il Segretario Regionale ha la rappresentanza del Sindacato presso gli Organi locali aziendali.

TITOLO V

FINANZA E PATRIMONIO

Art. 34

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili passati in proprietà de Sindacato, ovunque dislocati.

La Sede centrale e le Sezioni periferiche debbono tenere perfettamente aggiornato il libro inventario dei beni patrimoniali.

Le entrate del Sindacato sono costituite:

a) dalle quote sociali versate dall’Or.S.A;

b) da altre contribuzioni.

I fondi sono versati in c/c a nome del S.A.P.I.E. (Sindacato Autonomo Personale Infrastrutture Esercizio).

La Segreteria Nazionale dispone i limiti delle competenze, le modalità di riscossione, la destinazione e la ripartizione dei fondi in base al Regolamento amministrativo approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 35

Il Segretario Nazionale ha facoltà di disporre dei fondi sociali per l’espletamento dei suoi compiti, nei limiti delle competenze e dei fini statutari, con notifica al Segretario Amministrativo.

Art. 36

Le obbligazioni assunte, verso chiunque, dagli Organi periferici e dalle persone fisiche che li rappresentano, nel caso in cui siano prive delle autorizzazioni statutariamente previste, ricadono sotto la responsabilità personali di chi le ha poste in essere.

Art. 37

L’esercizio finanziario si apre il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Segretario Amministrativo ha l’obbligo di preparare il rendiconto da sottoporre al controllo del Collegio dei Sindaci.

La segreteria ha l’obbligo di sottoporre, successivamente il rendiconto consuntivo all’approvazione del Collegio Nazionale.

Art. 38

Le sezioni del sindacato hanno l’obbligo di compilare annualmente il rendiconto della Sezione, inviandone copia alla Segreteria Nazionale.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39

Lo scioglimento del Sindacato può essere deciso dal Congresso appositamente convocato a maggioranza dei tre quarti (3/4) dei voti rappresentati.

In tale eventualità lo stesso Congresso dovrà deliberare la destinazione e l’impegno del patrimonio del Sindacato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Per l’esatta applicazione del presente Statuto il Consiglio Nazionale redigerà apposito regolamento che dovrà essere approvato dalla maggioranza del 50% + 1 (cinquanta percento più uno) dei presenti.

Il regolamento è parte integrante del presente statuto.

Art. 41

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le Norme Statutarie della Federazione cui il S.A.P.I.E. appartiene.

 

REGOLAMENTO INTERNO ALLO STATUTO

Titolo I

Incompatibilità

Titolo II

Rappresentanza e rapporti interni

Titolo III

Regolamento del Congresso nazionale

Il presente regolamento si prefigge lo scopo di garantire il corretto funzionamento del Sindacato, interpretando lo spirito di quelle norme che maggiormente hanno costituito motivo di discussione all’interno del sindacato medesimo.

L’esperienza maturata nella vista sindacale, ci consiglia di focalizzare alcuni punti che riteniamo indispensabili ai fini dell’esercizio della democrazia interna.

TITOLO I

Art. 1

(incompatibilità)

1.1 Le cariche sindacali centrali o periferiche non possono essere attribuite a persone estranee al sindacato, e/o appartenenti ad altre organizzazioni sindacali. 1.2 Esse non sono attribuibili a persone che rivestono cariche di partito o pubbliche elettive che siano in contrasto con lo statuto e il presente regolamento. 1.3 Analogamente colui che riveste carica sindacale e che intenda candidarsi in liste paritetiche dovrà dimettersi.

Gli organi sindacali nazionali o periferici in assenza dell’atto di dimissione o di rinuncia da parte dell’interessato revocheranno d’ufficio l’incarico.  

1.4 Non sono incompatibili gli incarichi derivanti dall’elezione in circoli scolastici, ai dopolavori e/o ad altre partecipazioni che di volta in volta saranno esaminate dalla Segreteria Nazionale.

1.5 Il soggetto candidato, interessato dalle incompatibilità di cui all’art. 7 dello Statuto e del presente regolamento, dovrà darne comunicazione all’organizzazione, la quale procederà a sospenderlo dalle cariche ricoperte, fino all’esito della tornata elettorale.

1.6 Il socio che riveste cariche nel S.A.P.I.E. deve comunicare per tempo la data di collocazione in quiescenza, per ottemperare a quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto.

1.7 Le incompatibilità producono decadenza immediata dagli incarichi ricoperti, in qualsiasi ambito nell’organizzazione, la sostituzione avviene con le modalità previste dallo Statuto.

1.8 Oltre al mandato parlamentare ed incarichi di Governo a livello europeo, nazionale, regionale, sono incompatibili con le cariche sindacali, tutte le cariche pubbliche elettive o di partito a livello nazionale, regionale, provinciale e di comune capoluogo di provincia o comune superiore a 20000 abitanti (ventimila).

TITOLO II

(rappresentanza e rapporti interni)

Art. 1

Gli articoli dello statuto 1 – 2 – 3 – 4 riconoscono al Sindacato la rappresentanza verso la società, i Ministeri la pubblica opinione e comunque verso l’esterno.

Art. 2

2.1 Le delibere scaturite dagli organi del Sindacato nelle materie di propria competenza, debbono essere osservate da tutti i soci.

2.2 Le delibere nazionali sono vincolanti per tutti i soci del sindacato e spetta al Segretario Nazionale o agli altri membri di Segreteria Nazionale curarne la regolare applicazione e il dovuto rispetto.

2.3 Il Segretario Nazionale, o in sua assenza i Segretari Aggiunti, ha l’obbligo di denunciare al Collegio dei Probiviri le eventuali trasgressioni alle delibere di cui ai punti 2.1 e 2.2. Titolo II del presente regolamento.

2.4 Il Presidente, venuto a conoscenza di casi di infrazioni che comportassero nocumento all’immagine esterna del S.A.P.I.E., deve adottare nei confronti dei responsabili, provvedimenti di sospensione cautelativa e conseguente denuncia al Collegio dei Probiviri.

Detta sospensione cautelativa non potrà durare oltre i 90 giorni dalla emissione del provvedimento.

Art. 3

3.1 La Democrazia interna è garantita con a segretezza del voto, per l’elezione di tutte le cariche sociali, salvo quando ricorrono condizioni diversamente regolamentate.

Nelle altre votazioni si può ricorrere al voto palese o per appello nominale.

3.2 I delegati ai congressi sono eletti nelle varie realtà, secondo le norme elettorali previste dall’apposito regolamento.

3.3 I delegati ai congressi sono eletti nelle varie Sezioni Compartimentali o Regionali e Provinciali in proporzione al numero degli iscritti, applicando le procedure appositamente previste.

3.4 Le delibere di tutti gli Organi collegiali del Sindacato sono valide quando viene verificata la metà più uno degli aventi diritto al voto.

3.5 La verifica del numero legale, dopo quella effettuata dalla Commissione verifica poteri per la costituzione del Congresso, può essere richiesta solo ed unicamente in occasione di votazioni che riguardano l’ordine del giorno. 

3.6 l’ufficio di presidenza è responsabile del corretto svolgimento dei lavori nei vari consessi; per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori congressuali adotterà le norme apposite del presente regolamento.

3.7 Le convocazioni degli Organi se non diversamente previsto dallo Statuto e/o dai regolamenti, vengono effettuate dai loro Organi esecutivi.

3.8 Se non diversamente previsto, i verbali riguardanti l’attività degli Organi statutari dovranno essere trasmessi agli organi di competenza gerarchica e da questi conservati per almeno 4 anni.

3.9 Se non diversamente previsto, avverso eventuali errori procedurali o irregolarità elettorali, gli interessati potranno presentare ricorso alla Commissione Elettorale entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione dei risultati.

3.10 La Commissione Elettorale, esaminati i ricorsi, potrà ratificare i risultati o respingere le istanze con decisione motivata entro i 15 (quindici) giorni successivi previsti dal precedente comma.

3.11 La Commissione Elettorale nell’esercizio del suo incarico, dovrà attenersi al rispetto delle norme statutarie e regolamentari e per quanto non previsto, dovrà fare riferimento alle vigenti leggi elettorali.

3.12 Le procedure congressuali saranno avviate, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, da una apposita commissione eletta dallo stesso Organo che indice il Congresso, la quale eserciterà anche la preverifica dei poteri.

Tale commissione decadrà alla apertura dei lavori congressuali.

Art. 4

4.1 L’elaborazione dell’indirizzo sindacale, dei piani rivendicativi, e tutte le rimanenti attività (bilanci, contratto, commissioni, ecc) sono definiti dagli Organi collegiali competenti.

4.2 I vari organismi dispongono lo studio dei problemi tecnici rivendicativi del sindacato.

4.3 Alla Segreteria Nazionale spetta il compito di predisporre le norme regolamentari ed amministrative, e sottoporle all’approvazione del Consiglio Nazionale.

4.4 La Segreteria si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese.

Art. 5

5.1 Gli organi periferici sono quelli operanti sul territorio nazionale.

5.2 Il numero delle Segreterie sezionali Provinciali non potrà essere superiore a quello delle province regionali politiche.

5.3 Qualunque deroga a quanto previsto dai punti 5.1 e 5.2 dovrà essere approvata dalla Segreteria Nazionale.

Art. 6

I termini temporali previsti dallo Statuto sono da intendersi perentori ove vi sia esplicita menzione, negli altri casi detti termini debbono essere considerati ordinatori.

TITOLO III

REGOLAMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE

(ordinario e straordinario)

Art.1

(diritto di partecipazione)

Hanno diritto di partecipare al Congresso Nazionale i componenti del Consiglio Nazionale e i delegati eletti nelle sezioni Compartimentali o Regionali.

Art. 2

(rappresentanze numeriche)

I delegati al Congresso Nazionale sono eletti nelle sezioni Compartimentali o regionali istituite nel rispetto del Titolo IV dello Statuto, in queste assemblee il Socio partecipante alle stesse potrà esprimere solamente una delega.

Il numero dei delegati al Congresso Nazionale viene stabilito considerando il numero dagli associati, rilevato dall’ultimo tabulato disponibile alla data di apertura dei lavori del Consiglio Nazionale che indice il Congresso.

Ai fini di cui sopra dovranno altresì essere considerati Soci i soggetti che hanno rilasciato delega al sindacato e che questa sia già stata inviata per l’accredito dalla Segreteria Nazionale alla stessa data di apertura dei lavori del Consiglio Nazionale che indice il Congresso.

L’operazione viene eseguita dividendo il numero degli associati alla data e con le metodologie stabilite dai commi precedenti, seguendo il rapporto previsto dall’art. 15 dello Statuto.

Ai fini dell’attribuzione dei delegati per ogni sezione Compartimentale si dovrà applicare il criterio Proporzionale fino alla concorrenza del numero stabilito, applicando il criterio dei maggiori resti.

Il numero dei delegati attribuito ad ogni Sezione Compartimentale o Regionale viene comunicato ai rispettivi Segretari Sezionali a cura della Segreteria Nazionale entro 15 giorni successivi alla chiusura dei lavori del Consiglio Nazionale che ha indetto il Congresso.

Art 3

(trasmissione elenchi delegati)

Le Segreterie Compartimentali o Regionali debbono far pervenire alla Segreteria Nazionale gli elenchi nominativi dei delegati al Congresso Nazionale comprensivo, in ordine di votazione, di almeno un terzo di eventuali subentranti entro e non oltre 20 giorni prima della data di inizio dei lavori del Congresso stesso, unitamente ai relativi verbali di elezioni.

Art. 4

(validità del Congresso)

Il Congresso Nazionale è valido quando vi sia complessivamente rappresentato almeno 50 + 1% dei delegati aventi diritto.

Art. 5

(Apertura del Congresso – Nomina Ufficio Presidenza – Nomina delle Commissioni)

Il Congresso Nazionale è dichiarato aperto dal Presidente del Sindacato.

Subito dopo l’apertura, il Congresso nomina, su proposta del Presidente del Sindacato, l’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da un Vice Presidente e da due Segretari.

Il Congresso provvede a nominare:

a) La Commissione verifica dei Poteri;

b) La Commissione elettorale;

c) La Commissione modifica dello Statuto;

d) La Commissione per le mozioni (compresa quelle finali).

Le Commissioni di cui ai punti a), b), c), sono composte da tre membri e nel loro seno nominano il loro Presidente.

La Commissione di cui al punto d), è composta da cinque membri e nel suo seno nomina il suo Presidente.

L’incarico di componente della Commissione elettorale è incompatibile con la qualità di candidato alle cariche statutarie.

Art. 6

(poteri del Presidente del Congresso)

Il Presidente riceve dalla Segreteria Nazionale l’elenco nominativo dei delegati partecipanti al Congresso, dirige i lavori del Congresso, apre e chiude la seduta, dirige la discussione, concede e toglie la parola, mantiene l’ordine esercitando eventualmente i poteri di richiamo anche a mezzo dei membri dell’Ufficio di presidenza, pone le questioni, indice le votazioni e ne proclama il risultato.

Egli vigila, anche a mezzo dell’Ufficio di Presidenza, sull’attività delle Commissioni, di cui all’articolo precedente, impartendo le istruzioni e le direttive.

Decide, altresì, sulle questioni procedurali e sui reclami contro l’operato della Commissione per la verifica dei poteri.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 7

(commissione di verifica dei poteri)

La Commissione di verifica dei poteri ha i seguenti compiti:

a) Identificare e munire ogni delegato di una delega scritta (cartoncino di identificazione), firmata dal Presidente della Commissione.

b) Predisporre, in duplice copia, l’elenco dei delegati ammessi alle votazioni.

Tale elenco, sottoscritto dalla Commissione, deve essere consegnato alla Presidenza del Congresso.

Ai fini di cui sopra, alla Commissione di verifica dei poteri saranno consegnati all’apertura del Congresso dalla Segreteria Nazionale:

• elenco alfabetico dei delegati al Congresso di diritto ed elettivi;

• i verbali di elezione dei delegati delle sezioni Compartimentali o Regionali.

Art. 8

(formazione dell’ordine del giorno dei lavori congressuali)

Il Congresso si svolge sulla base dell’ordine del giorno stabilito dal Consiglio Nazionale che ha indetto il Congresso, salvo modifiche dell’Assemblea congressuale.

Art. 9

(svolgimento dei lavori congressuali - Votazioni)

Il Segretario Nazionale svolge la relazione di Segreteria, salvo la stessa non venga affidata al Presidente del Sindacato.

Si apre quindi il dibattito che si conclude con replica del Segretario Nazionale o del Presidente del Sindacato.

I delegati che intendono prendere la parola sulla relazione, nonché sugli argomenti all’ordine del giorno, debbono iscriversi presso l’Ufficio di Presidenza e avranno la parola all’ordine di iscrizione.

Hanno diritto alla parola, immediatamente dopo la fine dell’intervento in corso, coloro che presentino mozione d’ordine e questioni pregiudiziali, sempre che il loro intervento riguardi la procedura ovvero questioni in esame al momento in cui la mozione viene presentata; ove le mozioni d’ordine portino la firma di più delegati potrà prendere la parola solamente il primo firmatario.

Ogni delegato può prendere la parola una sola volta sulla stessa questione, salvo diversa statuizione del Presidente, tenuto conto dell’andamento dei lavori.

Dichiarata chiusa la discussione dal Presidente o per deliberazione del Congresso, sono ammesse a parlare, per un periodo di tempo non superiore a dieci minuti, coloro che, sulla stessa materia, abbiano presentato, prima della chiusura della discussione, ordini del giorno non ancora illustrati.

Hanno diritto alla replica, in caso di tesi contrapposte, per un periodo di tempo superiore a dieci minuti, i firmatari di ordini del giorno illustrati, in ragione di un firmatario per ciascun ordine del giorno.

Tutte le votazioni, ad eccezione di quelle per le elezioni degli Organi statutari, vengono effettuate per alzata di mano.

Art. 10

(elezione dei componenti gli organi statutari)

Il Congresso elegge:

• il Presidente del Sindacato;

• i tre membri effettivi e i due supplenti del Collegio dei Sindaci;

• i tre membri effettivi e i due supplenti del Collegio dei Probiviri;

• i 25 membri del Consiglio Nazionale.

Tutte le suddette cariche sociali saranno elette con votazione segreta.

Si potrà ricorrere alla elezione per acclamazione o a voto palese in caso di lista unica, seguendo le procedure per lo svolgimento delle elezioni.

Spetta al Congresso di stabilire:

• il termine entro cui le liste dei candidati debbono essere presentate alla Commissione elettorale;

• il termine entro cui il Presidente del Congresso dispone l’insediamento del seggio;

• il termine finale delle operazioni di votazione.

Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni sono riportate nell’allegato al presente regolamento di cui fanno parte integrante.

Art. 11

(verbale generale del Congresso)

A cura dell’Ufficio di Presidenza deve essere redatto il verbale del Congresso Nazionale, contenente il resoconto sommario dei lavori con l’indicazione di tutte le deliberazioni del Presidente del Congresso e dell’Ufficio di Presidenza.

Al verbale debbono essere allegati gli elenchi dei partecipanti con diritto a voto, il testo originale degli ordini del giorno e delle mozioni, le liste dei candidati presentate e copia del verbale del seggio elettorale.

Il verbale generale e i relativi allegati, firmati dal Presidente e dal Segretario, debbono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

 

NORME DI PRECEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI COMPONENTI GLI ORGANI, DI CUI ALL’ART. 10 DEL REGOLAMENTO DEL CONGRESSO

Art. 12

(elettorato attivo e passivo)

Il diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche contemplate nel primo comma dell’art. 10 del Regolamento congressuale compete a tutti i delegati.

Art. 13

(liste dei candidati)

Le liste, contraddistinte con la loro denominazione, non possono contenere un numero di candidati inferiore ad un terzo del numero degli eleggibili ne superiore al numero degli eleggibili stessi, previsti dallo Statuto per gli Organi da eleggere.

Ciascuna lista deve riportare il cognome e il nome dei singoli candidati, elencati con un numero di ordine progressivo; deve contenere la sottoscrizione per accettazione dei candidati e de ve essere sottoscritta da almeno il 25% dei delegati non compresi nella lista.

Nessuno può sottoscrivere sia come candidato che come elettore più di una lista; in caso di più sottoscrizioni, le firme si considerano come non apposte ferma restando la validità della lista ove sussistano tutti gli altri requisiti.

Le liste possono, altresì, contenere il nominativo di un rappresentante di lista per seguire le operazioni elettorali presso il seggio elettorale.

Nel caso di lista unica, questa dovrà contenere l’elencazione dei candidati in numero pari a quello degli eleggibili, la loro accettazione e la sottoscrizione di almeno il 33% dei delegati non compresi nella lista.

Dovrà contenere inoltre un numero pari alla metà di candidati da subentrare a quelli del comma precedente, espressi nell’ordine di elencazione.

Le liste dei candidati debbono essere presentate alla Commissione accettazione liste entro il termine stabilito dal Congresso, ai sensi dell’art. 10 del presente regolamento.

La Commissione elettorale annota in calce alle liste i nominativi dei depositanti, il giorno e l’ora di presentazione e ne rilascia ricevuta.

Art. 14

(ammissione delle liste – manifesto elettorale)

La Commissione elettorale accerta che le liste ovvero la lista unica siano state presentate nei termini ed abbiano i requisiti stabiliti nell’articolo precedente, in caso di errori o irregolarità nella compilazione della lista, la stessa non è ammessa alla votazione.

La Commissione assegna a ciascuna lista, ammessa alla votazione, un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione e, quindi, la trasmette all’Ufficio di Presidenza del Congresso, che provvede alla compilazione dell’elenco contenente le liste dei candidati.

Nell’elenco elettorale le liste debbono essere riportate con l’indicazione della loro denominazione. Debbono, altresì, essere contraddistinte con il numero progressivo, assegnato dalla Commissione elettorale; i nominativi dei candidati di ciascuna lista debbono essere preceduti da un numero di ordine progressivo.

Art. 15

(votazione della lista unica)

Il Presidente del Congresso, ricevuta dalla Commissione elettorale, la lista unica, ne da lettura e la pone in votazione per acclamazione o a scrutinio palese.

L’approvazione della lista determina la elezione dei candidati.

Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti e pertanto soprassiede ad ulteriori adempimenti elettorali.

Art. 16

(insediamento dei seggi elettorali)

Il Presidente del Congresso procede all’insediamento della Commissione elettorale in funzione di seggio elettorale nei termini fissati dal Congresso ai sensi dell’art. 10 del presente regolamento.

In caso di assenza o di adempimento di uno o più membri del seggio, il Presidente del Congresso ne dispone la sostituzione con uno o più delegati che non siano né candidati né rappresentanti di lista.

Art. 17

(materiale dei seggi)

A cura dell’ufficio di Presidenza del Congresso vengono assegnati al Presidente del seggio elettorale;

a) il timbro del seggio;

b) numero due copie dell’elenco degli ammessi al voto, elenco predisposto dalla Commissione per la verifica dei poteri;

c) un numero di schede di votazione, pari a quello degli ammessi al voto aumentato del 10%;

d) un’urna per l’inserimento delle schede di votazione;

e) tre copie dell’elenco elettorale, contenente le liste candidati ammessi a votazione;

f) l’elenco dei rappresentanti di lista che hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.

Art. 18

(affissione elenco elettorale e siglatura schede di votazione)

Il Presidente del seggio elettorale provvede a far affiggere, nei locali del seggio, n. 1 copie dell’elenco elettorale contenente le liste dei candidati.

Cura, altresì, che le schede di votazione, consegnate dal Presidente del Congresso, vengano siglate dai due scrutatori.

Art. 19

(espressione di voto)

Il voto di lista si esprime tracciando un segno sul quadratino corrispondente al numero distintivo della lista prescelta.

Il voto di preferenza si esprime segnando nell’apposito spazio il nominativo del candidato prescelto ovvero il numero corrispondente al nominativo nella lista riportata nel manifesto elettorale.

Non possono essere attribuite preferenze in numero superiore ad un terzo dei candidati iscritti nella lista per la elezione dei componenti del Consiglio Nazionale, più di due preferenze per le elezioni dei componenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

Art. 20

(operazione di votazione)

Dichiarata aperta la votazione del Presidente del seggio elettorale, gli elettori per essere ammessi al voto, debbono presentare l’apposito cartoncino delega ed un documento di identità.

Il Presidente del seggio, riconosciuta l’identità dell’elettore, gli fa apporre la firma in corrispondenza del nome scritto nell’elenco del seggio e consegna all’elettore stesso la scheda.

Eseguite le operazioni di votazione sull’apposita scheda elettorale, la piega, la inserisce nell’apposita urna alla presenza del Presidente del seggio.

Art. 21

(chiusura delle votazioni)

Le operazioni di votazione si svolgono senza interruzione fino all’ora fissata dal Congresso ai sensi dell’art. 10 del presente regolamento.

Gli elettori, che a tale ora si trovassero ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Il Presidente del seggio, dopo aver chiesto se vi sia tra i presenti qualcuno che deve ancora votare, dichiara chiusa la votazione.

Nel caso in cui prima dell’ora anzidetta abbiano votato tutti gli elettori, la chiusura del seggio viene anticipata.

Art. 22

(operazioni di scrutinio)

Dopo la chiusura della votazione, il Presidente del seggio procede all’apertura dell’urna ed all’accertamento del numero di coloro che hanno votato, verificando che il numero delle schede deposte nell’urna corrisponda a quello degli elettori che hanno apposto la firma nell’elenco del seggio.

Il seggio elettorale procede quindi allo spoglio delle schede votate e alla loro classificazione secondo che risultino: valide, nulle o bianche.

Completato lo spoglio, i voti di lista validamente espressi sono attribuiti alle singole liste cui si riferiscono; i voti di preferenza sono attribuiti ai singoli candidati.

Art. 23

(verbale del seggio elettorale)

Il verbale del seggio elettorale, redatto in duplice esemplare sottoscritto da tutti i componenti del seggio, deve indicare:

• il numero complessivo dei votanti;

• il numero delle schede ricevute in dotazione dal seggio;

• il numero delle schede contenute nell’urna;

• il numero delle schede annullate;

• il numero delle schede residue al termine della votazione;

• il numero delle schede valide, bianche e nulle;

• il numero dei voti riportati da ciascuna lista e quelli di preferenza attribuiti a ciascun candidato.

Un esemplare del verbale, unitamente all’elenco degli elettori ove essi hanno apposto la firma ed alle schede divise in appositi plichi fra schede utilmente votate, schede bianche, schede nulle e schede residue, deve essere consegnato al Presidente del Congresso.

Art. 24

(assegnazione posti)

Il seggio elettorale, alla presenza dei rappresentanti di lista i quali hanno diritto di far inserire a verbale eventuali dichiarazioni, procede alle seguenti operazioni per il riparto dei posti;

a) determina il totale dei voti validi, sommando i voti riportati da tutte le liste;

b) determina il totale dei voti validi conseguiti da ogni lista;

c) determina il quoziente elettorale e procede al riparto dei posti tenendo conto che l’attribuzione dei resti compete solo alle liste che hanno conseguito un quoziente pieno.

I posti assegnati alle liste sono attribuiti ad altrettanti candidati delle rispettive liste secondo l’ordine delle preferenze che essi hanno riportato.

Il numero dei voti di preferenza da attribuire a ciascun candidato si determina sommando il numero dei voti attribuito allo stesso.

In caso di parità di voti, viene prescelto il candidato secondo l’ordine progressivo nella lista.

Delle operazioni di cui sopra viene redatto il verbale sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale.

Detto verbale deve essere consegnato immediatamente al Presidente del Congresso che lo controfirma per essere successivamente conservato agli atti della Segreteria Nazionale.

Art. 25

(proclamazione eletti)

Il Presidente del Congresso, constatata la regolarità del verbale consegnatogli dalla Commissione Elettorale, procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 26

(non validità di precedenti contrastanti disposizioni)

Non trovano applicazione norme o disposizioni in contrasto con quelle riportate nel presente regolamento.