STATUTO E REGOLAMENTO SAPIE-Or.S.A.
Approvato al Congresso Nazionale
Grottaferrata (Roma) 20, 21 e 22 Maggio 2008
TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – CARATTERISTICHE – SCOPI – DURATA
Art. 1
E’ costituito il Sindacato Autonomo Personale infrastrutture
Esercizio (S.A.P.I.E.) con sede centrale in Roma, attualmente in via
Magenta 13. Esso appartiene all’Or.S.A., e ha durata illimitata
ed è regolato dal presente statuto.
Art. 2
Possono aderire al sindacato tutti i lavoratori, indipendentemente
dalla razza, dalla religione e dai convincimenti politici, che operano
in società la cui attività è connessa alla
manutenzione delle infrastrutture del trasporto.
Art. 3
Il SAPIE considera la centralità dell’uomo e dei suoi
valori condizioni indispensabile del progresso civile, economico e
sociale del mondo del lavoro.
Art. 4
Il Sindacato si propone di tutelare e di sostenere gli interessi
morali, giuridici ed economici degli associati; di promuovere ogni
iniziativa di studio e soluzione ed amministrativi della categoria
interessata.
Art. 5
Il Sindacato è apartitico, e non può essere direttamente
influenzato da ideologie o conflitti che riguardano una dimensione
politica ad esso estranea. Pur tuttavia esso non può restare
estraneo ai problemi anche politici che interessano il mondo del lavoro
e, in funzione di questi elabora la propria linea politico-sindacale,
ispirandosi esclusivamente agli interessi dei lavoratori e ai principi
di garanzia democratica previsti dalla Costituzione.
Art.6
Ai soci è garantita la critica in tutte le sedi interne al
S.A.P.I.E., viceversa è condannata la critica offensiva che lede
l’immagine dell’organizzazione e dei suoi soci.
Art. 7
E’ fatto divieto di organizzare, in seno o ai margini del
S.A.P.I.E., gruppi o correnti che si pongano in contrasto con le norme
del presente Statuto. Il mandato parlamentare e le cariche pubbliche
elettive o di partito previste dal Regolamento Interno nonché
l’appartenenza anche ad altri sindacati, sono incompatibili con
tutte le cariche sindacali centrali e periferiche.
Sono inoltre incompatibili:
• L’incarico di Segretario Nazionale con qualsiasi altro incarico di settore e/o OR.S.A. Ferrovie
• L’incarico di Segretario Regionale/Comp.le di Settore con
quello di Segretario Regionale / Comp.le OR.S.A./Ferrovie.
Nel caso di quiescenza, alla scadenza dei sei mesi successivi, tutti
gli incarichi sia Nazionali che Territoriali ricoperti dal pensionato,
decadranno automaticamente.
TITOLO II
SOCI
Art. 8
L’appartenenza al Sindacato implica:
a) l’accettazione di quanto previsto dal seguente Statuto, e di quello dell’ Or.S.A.
b) il pagamento delle quote associative, nelle modalità previste.
Art. 9
Il Congresso può nominare soci onorari lavoratori in pensione
che, avendo già rivestito cariche Sindacali nel S.A.P.I.E., si
sono distinti particolarmente durante l’esercizio del loro
mandato.
Ad essi, su mandato del Consiglio Nazionale, possono essere affidati
specifici incarichi di consulenze tecniche a supporto delle strutture
di categoria sia Centrali che periferiche. STATUTO E REGOLAMENTO SAPIE
ORSA, APPROVATO X CONGRESSO NAZIONALE GROTTAFERRATA 20, 21, 22 MAGGIO
2008 4
Art. 10
Ogni Socio ha diritto al beneficio di tutti i servizi
dell’organizzazione Sindacale, nonché a specifiche forme
di assistenza stabilite in sede Congressuale.
Art. 11
Ogni Socio si impegna ad osservare le disposizioni statutarie, nonché le deliberazioni degli Organi del Sindacato.
Art. 12
Il SAPIE assicura la democrazia interna attraverso l’elezione di
tutte le cariche sociali con voto diretto e segreto. E’ ammessa
deroga solo in caso di acclamazione.
Art. 13
Le inadempienze agli impegni deliberatamente assunti da ogni Socio
comportano le seguenti sanzioni disciplinari sancite dal Collegio dei
Probiviri:
a) la sospensione;
b) la destituzione da eventuale carica ricoperta nel Sindacato;
c) l’espulsione.
L’assenza ingiustificata per due sedute consecutive da
qualsivoglia Organo collegiale del Sindacato comporta
l’automatica decadenza della carica.
TITOLO III
ORGANI CENTRALI DEL SINDACATO
IL CONGRESSO
Art. 14
Il Congresso Nazionale è l’organo supremo del Sindacato.
Esso si riunisce ogni 4 (quattro) anni, salvo convocazione straordinaria che deve essere motivata.
Possono chiedere la convocazione straordinaria:
a) Il Consiglio Nazionale, a maggioranza dei 2\3 (due terzi) che stabilisce pure l’ordine del giorno;
b) La maggioranza dei Soci, dietro richiesta sottoscritta ed inoltrata
a mezzo delle Sezioni Compartimentali, che sono responsabili
dell’autenticità delle firme.
Art. 15
Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei
Congressi Compartimentali o Regionali in ragione di uno ogni 40
iscritti o frazione di 40 per ogni Compartimento o Regione.
Sono delegati di diritto i componenti del Consiglio Nazionale uscente.
Il Congresso esamina l’azione svolta dal Consiglio Nazionale uscente, delibera sull’indirizzo sindacale, elegge:
• La Segreteria Nazionale con maggioranza dei 2/3 + 1 (due terzi
più uno ) dei delegati al Congresso nella I e II votazione,
nella III votazione con il 50% più uno dei delegati al Congresso;
• i membri del Collegio dei Sindaci;
• i membri del Collegio dei Probiviri
• 25 membri del Consiglio Nazionale, attribuiti con il sistema
proporzionale in base al numero degli iscritti per Compartimento o
Regione. Come norma transitoria ai Compartimenti o Regioni che non
raggiungono il quorum valido per l’assegnazione di almeno un
rappresentante consigliere, verrà assegnato un consigliere in
aggiunta ai 25 già attribuiti.
Delibera sulle modifiche da apportare allo statuto SAPIE con maggioranza qualifica dei 2/3.
IL CONSIGLIO
Art. 16
Il Consiglio Nazionale è l’Organo deliberante del
Sindacato tra un Congresso e l’altro, nel quadro delle direttive
generali stabilite dal Congresso.
Art. 17
Il Consiglio Nazionale viene convocato una volta all’anno o in
via straordinaria, su richiesta di almeno 2/3 (due terzi ) dei suoi
componenti.
Art. 18
Il Consiglio Nazionale è composto:
a) Dalla Segreteria Nazionale;
b) Dai Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale
c) Dal Presidente del Collegio dei Probiviri;
d) Dal Presidente del Collegio dei Sindaci;
e) Dai Responsabili Compartimentali di Categoria.
f) Dal Segretario Federativo, da eventuali Segretari Federativi Regionali/Compartimentali iscritti al SAPIE.
La mancanza per dimissioni, opzioni o decadenza di membri elettivi
viene colmata con il subentro del 1° dei non eletti di ogni
compartimento.
Art.19
Approva il Regolamento interno ed amministrativo
Approva il rendiconto consuntivo e preventivo.
Il Consiglio Nazionale procederà all’elezione di un nuovo
Segretario Nazionale o di componenti della Segreteria che abbiano
volontariamente o di fatto rassegnato le dimissioni.
In tal caso avranno diritto all’elettorato passivo soltanto i
componenti in carica del Consiglio Nazionale.
L’elezione va indetta entro e non oltre 6 (sei) mesi
dall’avvenuta vacanza e risulta eletto il componente che abbia
ricevuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
Ha facoltà di sfiduciare la Segreteria Nazionale, con
maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere
proposta all’apertura dei lavori, almeno da 1/3 dei Consiglieri
Nazionali.
Art.20
La Segreteria Nazionale è l’organo esecutivo del Sindacato;
essa è composta da:
- Segretario Nazionale;
- Due Segretari Nazionali Aggiunti
- Segretario Nazionale Vice
- Segretario Organizzativo e Stampa
La Segreteria Nazionale provvede all’esecuzione di tutte le
disposizioni statuarie, di tutte le deliberazioni del Congresso e del
Consiglio Nazionale.
Essa organizza il Congresso Nazionale, predispone i rendiconti per
sottoporli all’approvazione del Consiglio Nazionale, delibera
sulle azioni di sciopero e ne propone la proclamazione alla Federazione.
Art. 21
Il Segretario Nazionale esercita al massimo livello la funzione
esecutiva, curando anche l’applicazione delle deliberazioni degli Organismi Collegiali Nazionali.
Ha la responsabilità della linea del Sindacato e dei rapporti con la Federazione.
E’ titolare del conto corrente e assume la responsabilità
della gestione dei fondi assieme al Segretario Amministrativo.
Art. 22
La Segreteria Nazionale nella sua prima riunione definirà quali
dei Segretari Nazionali Aggiunti avrà funzioni vicarie e
supplente vicario.
Art.23
Il Segretario Vice Organizzativo e Stampa , predispone tutte le misure
atte a migliorare l’organizzazione Centrale e Periferica.
Garantisce l’applicazione delle norme dello Statuto. Cura la
stampa e l’immagine del sindacato e le relazioni con gli organi
di stampa.
Art. 24
Il Segretario Amministrativo è il massimo responsabile
dell’amministrazione dei beni del Sindacato, assieme al
Segretario Nazionale. Redige i libri contabili e predispone i
rendiconti per sottoporli al controllo del collegio dei Sindaci.
Art. 25
Il Collegio dei Sindaci è l’organo di controllo amministrativo del Sindacato.
Esso è composto di 3 (tre) Sindaci e 2 (due) supplenti eletti al Congresso, elegge nel suo seno il Presidente.
Art. 26
I compiti del Collegio dei Sindaci sono:
a) controllare il rendiconto preventivo e consuntivo del Sindacato;
b) esaminare ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno i
libri contabili del Sindacato, eseguendo i riscontri di cassa.
Il Presidente del Consiglio dei Sindaci riferisce nella prima riunione utile del Consiglio Nazionale.
Art. 27
Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statuaria.
Ha il compito di decidere sulle divergenze che possono sorgere fra i vari organi del Sindacato e fra questi ed i soci.
E’ competente a giudicare tutte le inosservanze statutarie e regolamentari dei singoli soci.
E’ composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, elegge nel suo seno il Presidente.
Art. 28
Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di giudicare sulle mancanze e trasgressioni dei Soci.
Il Socio, avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale del Sindacato.
Art. 29
Il Comitato Centrale è l’organo di lavoro del sindacato.
Dispone lo studio dei Problemi tecnici e rivendicativi, delibera sulle
azioni di sciopero categoriali a maggioranza dei 2/3; esso si riunisce
in via ordinaria ogni quattro mesi, dietro convocazione della
Segreteria Nazionale, ed in via straordinaria dietro richiesta di
almeno 2/3 dei suoi componenti.
Il Comitato Centrale è così composto:
• Segreteria Nazionale;
• Responsabili Compartimentali/Regionali di categoria
Art. 30
Le adunanze di tutti gli organi indicati negli articoli precedenti sono
valide quando è presente la maggioranza semplice dei componenti
se non diversamente previsto.
TITOLO IV
ORGANI PERIFERICI DEL SINDACATO
Art. 31
Sono Organi periferici del Sindacato le Segreterie istituite in ogni Compartimento/Regione.
Sono costituite dal Segretario Compartimentale/Regionale e da un numero
di componenti fino a quattro. Esse approvano il bilancio
Compartimentale/Regionale.
Responsabile della Segreteria è il Segretario
Compartimentale/Regionale di Categoria. Esso è eletto con
assemblee congressuali con voto nominale, con la maggioranza del 50%
più 1 dei presenti. Esso provvede alla distribuzione degli
incarichi.
Art. 32
Nell’ambito dei Compartimenti/Regioni possono essere istituite
Segreterie Provinciali, il cui Segretario è eletto dalle
rispettive assemblee provinciali con la procedura già indicata
all’art.31
E’ istituito Il Comitato Compartimentale/Regionale.
Esso è costituito da:
• Segretario Compartimentale/Regionale;
• I componenti di segreteria,
• Dai Segretari provinciali, nonché dai consiglieri nazionali o generali di categoria.
Ha il compito di esaminare le attività svolte dalla propria
segreteria Compartimentale/Regionale e deliberare i programmi di lavoro
nell’ambito del Compartimento/Regione.
Art. 33
Il Segretario Regionale ha la rappresentanza del Sindacato presso gli Organi locali aziendali.
TITOLO V
FINANZA E PATRIMONIO
Art. 34
Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili
passati in proprietà de Sindacato, ovunque dislocati.
La Sede centrale e le Sezioni periferiche debbono tenere perfettamente aggiornato il libro inventario dei beni patrimoniali.
Le entrate del Sindacato sono costituite:
a) dalle quote sociali versate dall’Or.S.A;
b) da altre contribuzioni.
I fondi sono versati in c/c a nome del S.A.P.I.E. (Sindacato Autonomo Personale Infrastrutture Esercizio).
La Segreteria Nazionale dispone i limiti delle competenze, le
modalità di riscossione, la destinazione e la ripartizione dei
fondi in base al Regolamento amministrativo approvato dal Consiglio
Nazionale.
Art. 35
Il Segretario Nazionale ha facoltà di disporre dei fondi sociali
per l’espletamento dei suoi compiti, nei limiti delle competenze
e dei fini statutari, con notifica al Segretario Amministrativo.
Art. 36
Le obbligazioni assunte, verso chiunque, dagli Organi periferici e
dalle persone fisiche che li rappresentano, nel caso in cui siano prive
delle autorizzazioni statutariamente previste, ricadono sotto la
responsabilità personali di chi le ha poste in essere.
Art. 37
L’esercizio finanziario si apre il primo gennaio e si chiude al
31 dicembre di ogni anno. Il Segretario Amministrativo ha
l’obbligo di preparare il rendiconto da sottoporre al controllo
del Collegio dei Sindaci.
La segreteria ha l’obbligo di sottoporre, successivamente il
rendiconto consuntivo all’approvazione del Collegio Nazionale.
Art. 38
Le sezioni del sindacato hanno l’obbligo di compilare annualmente
il rendiconto della Sezione, inviandone copia alla Segreteria Nazionale.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 39
Lo scioglimento del Sindacato può essere deciso dal Congresso
appositamente convocato a maggioranza dei tre quarti (3/4) dei voti
rappresentati.
In tale eventualità lo stesso Congresso dovrà deliberare
la destinazione e l’impegno del patrimonio del Sindacato.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40
Per l’esatta applicazione del presente Statuto il Consiglio
Nazionale redigerà apposito regolamento che dovrà essere
approvato dalla maggioranza del 50% + 1 (cinquanta percento più
uno) dei presenti.
Il regolamento è parte integrante del presente statuto.
Art. 41
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le Norme Statutarie della Federazione cui il S.A.P.I.E. appartiene.
REGOLAMENTO INTERNO ALLO STATUTO
Titolo I
Incompatibilità
Titolo II
Rappresentanza e rapporti interni
Titolo III
Regolamento del Congresso nazionale
Il presente regolamento si prefigge lo scopo di garantire il corretto
funzionamento del Sindacato, interpretando lo spirito di quelle norme
che maggiormente hanno costituito motivo di discussione
all’interno del sindacato medesimo.
L’esperienza maturata nella vista sindacale, ci consiglia di
focalizzare alcuni punti che riteniamo indispensabili ai fini
dell’esercizio della democrazia interna.
TITOLO I
Art. 1
(incompatibilità)
1.1 Le cariche sindacali centrali o periferiche non possono essere
attribuite a persone estranee al sindacato, e/o appartenenti ad altre
organizzazioni sindacali. 1.2 Esse non sono attribuibili a persone che
rivestono cariche di partito o pubbliche elettive che siano in
contrasto con lo statuto e il presente regolamento. 1.3 Analogamente
colui che riveste carica sindacale e che intenda candidarsi in liste
paritetiche dovrà dimettersi.
Gli organi sindacali nazionali o periferici in assenza dell’atto
di dimissione o di rinuncia da parte dell’interessato
revocheranno d’ufficio l’incarico.
1.4 Non sono incompatibili gli incarichi derivanti dall’elezione
in circoli scolastici, ai dopolavori e/o ad altre partecipazioni che di
volta in volta saranno esaminate dalla Segreteria Nazionale.
1.5 Il soggetto candidato, interessato dalle incompatibilità di
cui all’art. 7 dello Statuto e del presente regolamento,
dovrà darne comunicazione all’organizzazione, la quale
procederà a sospenderlo dalle cariche ricoperte, fino
all’esito della tornata elettorale.
1.6 Il socio che riveste cariche nel S.A.P.I.E. deve comunicare per
tempo la data di collocazione in quiescenza, per ottemperare a quanto
previsto dall’art. 7 dello Statuto.
1.7 Le incompatibilità producono decadenza immediata dagli
incarichi ricoperti, in qualsiasi ambito nell’organizzazione, la
sostituzione avviene con le modalità previste dallo Statuto.
1.8 Oltre al mandato parlamentare ed incarichi di Governo a livello
europeo, nazionale, regionale, sono incompatibili con le cariche
sindacali, tutte le cariche pubbliche elettive o di partito a livello
nazionale, regionale, provinciale e di comune capoluogo di provincia o
comune superiore a 20000 abitanti (ventimila).
TITOLO II
(rappresentanza e rapporti interni)
Art. 1
Gli articoli dello statuto 1 – 2 – 3 – 4 riconoscono
al Sindacato la rappresentanza verso la società, i Ministeri la
pubblica opinione e comunque verso l’esterno.
Art. 2
2.1 Le delibere scaturite dagli organi del Sindacato nelle materie di
propria competenza, debbono essere osservate da tutti i soci.
2.2 Le delibere nazionali sono vincolanti per tutti i soci del
sindacato e spetta al Segretario Nazionale o agli altri membri di
Segreteria Nazionale curarne la regolare applicazione e il dovuto
rispetto.
2.3 Il Segretario Nazionale, o in sua assenza i Segretari Aggiunti, ha
l’obbligo di denunciare al Collegio dei Probiviri le eventuali
trasgressioni alle delibere di cui ai punti 2.1 e 2.2. Titolo II del
presente regolamento.
2.4 Il Presidente, venuto a conoscenza di casi di infrazioni che
comportassero nocumento all’immagine esterna del S.A.P.I.E., deve
adottare nei confronti dei responsabili, provvedimenti di sospensione
cautelativa e conseguente denuncia al Collegio dei Probiviri.
Detta sospensione cautelativa non potrà durare oltre i 90 giorni dalla emissione del provvedimento.
Art. 3
3.1 La Democrazia interna è garantita con a segretezza del voto,
per l’elezione di tutte le cariche sociali, salvo quando
ricorrono condizioni diversamente regolamentate.
Nelle altre votazioni si può ricorrere al voto palese o per appello nominale.
3.2 I delegati ai congressi sono eletti nelle varie realtà,
secondo le norme elettorali previste dall’apposito regolamento.
3.3 I delegati ai congressi sono eletti nelle varie Sezioni
Compartimentali o Regionali e Provinciali in proporzione al numero
degli iscritti, applicando le procedure appositamente previste.
3.4 Le delibere di tutti gli Organi collegiali del Sindacato sono
valide quando viene verificata la metà più uno degli
aventi diritto al voto.
3.5 La verifica del numero legale, dopo quella effettuata dalla
Commissione verifica poteri per la costituzione del Congresso,
può essere richiesta solo ed unicamente in occasione di
votazioni che riguardano l’ordine del giorno.
3.6 l’ufficio di presidenza è responsabile del corretto
svolgimento dei lavori nei vari consessi; per quanto riguarda lo
svolgimento dei lavori congressuali adotterà le norme apposite
del presente regolamento.
3.7 Le convocazioni degli Organi se non diversamente previsto dallo
Statuto e/o dai regolamenti, vengono effettuate dai loro Organi
esecutivi.
3.8 Se non diversamente previsto, i verbali riguardanti
l’attività degli Organi statutari dovranno essere
trasmessi agli organi di competenza gerarchica e da questi conservati
per almeno 4 anni.
3.9 Se non diversamente previsto, avverso eventuali errori procedurali
o irregolarità elettorali, gli interessati potranno presentare
ricorso alla Commissione Elettorale entro e non oltre 15 (quindici)
giorni dalla pubblicazione dei risultati.
3.10 La Commissione Elettorale, esaminati i ricorsi, potrà
ratificare i risultati o respingere le istanze con decisione motivata
entro i 15 (quindici) giorni successivi previsti dal precedente comma.
3.11 La Commissione Elettorale nell’esercizio del suo incarico,
dovrà attenersi al rispetto delle norme statutarie e
regolamentari e per quanto non previsto, dovrà fare riferimento
alle vigenti leggi elettorali.
3.12 Le procedure congressuali saranno avviate, nel rispetto dello
Statuto e del presente Regolamento, da una apposita commissione eletta
dallo stesso Organo che indice il Congresso, la quale eserciterà
anche la preverifica dei poteri.
Tale commissione decadrà alla apertura dei lavori congressuali.
Art. 4
4.1 L’elaborazione dell’indirizzo sindacale, dei piani
rivendicativi, e tutte le rimanenti attività (bilanci,
contratto, commissioni, ecc) sono definiti dagli Organi collegiali
competenti.
4.2 I vari organismi dispongono lo studio dei problemi tecnici rivendicativi del sindacato.
4.3 Alla Segreteria Nazionale spetta il compito di predisporre le norme
regolamentari ed amministrative, e sottoporle all’approvazione
del Consiglio Nazionale.
4.4 La Segreteria si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese.
Art. 5
5.1 Gli organi periferici sono quelli operanti sul territorio nazionale.
5.2 Il numero delle Segreterie sezionali Provinciali non potrà
essere superiore a quello delle province regionali politiche.
5.3 Qualunque deroga a quanto previsto dai punti 5.1 e 5.2 dovrà essere approvata dalla Segreteria Nazionale.
Art. 6
I termini temporali previsti dallo Statuto sono da intendersi perentori
ove vi sia esplicita menzione, negli altri casi detti termini debbono
essere considerati ordinatori.
TITOLO III
REGOLAMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE
(ordinario e straordinario)
Art.1
(diritto di partecipazione)
Hanno diritto di partecipare al Congresso Nazionale i componenti del
Consiglio Nazionale e i delegati eletti nelle sezioni Compartimentali o
Regionali.
Art. 2
(rappresentanze numeriche)
I delegati al Congresso Nazionale sono eletti nelle sezioni
Compartimentali o regionali istituite nel rispetto del Titolo IV dello
Statuto, in queste assemblee il Socio partecipante alle stesse
potrà esprimere solamente una delega.
Il numero dei delegati al Congresso Nazionale viene stabilito
considerando il numero dagli associati, rilevato dall’ultimo
tabulato disponibile alla data di apertura dei lavori del Consiglio
Nazionale che indice il Congresso.
Ai fini di cui sopra dovranno altresì essere considerati Soci i
soggetti che hanno rilasciato delega al sindacato e che questa sia
già stata inviata per l’accredito dalla Segreteria
Nazionale alla stessa data di apertura dei lavori del Consiglio
Nazionale che indice il Congresso.
L’operazione viene eseguita dividendo il numero degli associati
alla data e con le metodologie stabilite dai commi precedenti, seguendo
il rapporto previsto dall’art. 15 dello Statuto.
Ai fini dell’attribuzione dei delegati per ogni sezione
Compartimentale si dovrà applicare il criterio Proporzionale
fino alla concorrenza del numero stabilito, applicando il criterio dei
maggiori resti.
Il numero dei delegati attribuito ad ogni Sezione Compartimentale o
Regionale viene comunicato ai rispettivi Segretari Sezionali a cura
della Segreteria Nazionale entro 15 giorni successivi alla chiusura dei
lavori del Consiglio Nazionale che ha indetto il Congresso.
Art 3
(trasmissione elenchi delegati)
Le Segreterie Compartimentali o Regionali debbono far pervenire alla
Segreteria Nazionale gli elenchi nominativi dei delegati al Congresso
Nazionale comprensivo, in ordine di votazione, di almeno un terzo di
eventuali subentranti entro e non oltre 20 giorni prima della data di
inizio dei lavori del Congresso stesso, unitamente ai relativi verbali
di elezioni.
Art. 4
(validità del Congresso)
Il Congresso Nazionale è valido quando vi sia complessivamente rappresentato almeno 50 + 1% dei delegati aventi diritto.
Art. 5
(Apertura del Congresso – Nomina Ufficio Presidenza – Nomina delle Commissioni)
Il Congresso Nazionale è dichiarato aperto dal Presidente del Sindacato.
Subito dopo l’apertura, il Congresso nomina, su proposta del
Presidente del Sindacato, l’Ufficio di Presidenza, composto dal
Presidente, da un Vice Presidente e da due Segretari.
Il Congresso provvede a nominare:
a) La Commissione verifica dei Poteri;
b) La Commissione elettorale;
c) La Commissione modifica dello Statuto;
d) La Commissione per le mozioni (compresa quelle finali).
Le Commissioni di cui ai punti a), b), c), sono composte da tre membri e nel loro seno nominano il loro Presidente.
La Commissione di cui al punto d), è composta da cinque membri e nel suo seno nomina il suo Presidente.
L’incarico di componente della Commissione elettorale è
incompatibile con la qualità di candidato alle cariche
statutarie.
Art. 6
(poteri del Presidente del Congresso)
Il Presidente riceve dalla Segreteria Nazionale l’elenco
nominativo dei delegati partecipanti al Congresso, dirige i lavori del
Congresso, apre e chiude la seduta, dirige la discussione, concede e
toglie la parola, mantiene l’ordine esercitando eventualmente i
poteri di richiamo anche a mezzo dei membri dell’Ufficio di
presidenza, pone le questioni, indice le votazioni e ne proclama il
risultato.
Egli vigila, anche a mezzo dell’Ufficio di Presidenza,
sull’attività delle Commissioni, di cui all’articolo
precedente, impartendo le istruzioni e le direttive.
Decide, altresì, sulle questioni procedurali e sui reclami
contro l’operato della Commissione per la verifica dei poteri.
In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 7
(commissione di verifica dei poteri)
La Commissione di verifica dei poteri ha i seguenti compiti:
a) Identificare e munire ogni delegato di una delega scritta
(cartoncino di identificazione), firmata dal Presidente della
Commissione.
b) Predisporre, in duplice copia, l’elenco dei delegati ammessi alle votazioni.
Tale elenco, sottoscritto dalla Commissione, deve essere consegnato alla Presidenza del Congresso.
Ai fini di cui sopra, alla Commissione di verifica dei poteri saranno
consegnati all’apertura del Congresso dalla Segreteria Nazionale:
• elenco alfabetico dei delegati al Congresso di diritto ed elettivi;
• i verbali di elezione dei delegati delle sezioni Compartimentali o Regionali.
Art. 8
(formazione dell’ordine del giorno dei lavori congressuali)
Il Congresso si svolge sulla base dell’ordine del giorno
stabilito dal Consiglio Nazionale che ha indetto il Congresso, salvo
modifiche dell’Assemblea congressuale.
Art. 9
(svolgimento dei lavori congressuali - Votazioni)
Il Segretario Nazionale svolge la relazione di Segreteria, salvo la stessa non venga affidata al Presidente del Sindacato.
Si apre quindi il dibattito che si conclude con replica del Segretario Nazionale o del Presidente del Sindacato.
I delegati che intendono prendere la parola sulla relazione,
nonché sugli argomenti all’ordine del giorno, debbono
iscriversi presso l’Ufficio di Presidenza e avranno la parola
all’ordine di iscrizione.
Hanno diritto alla parola, immediatamente dopo la fine
dell’intervento in corso, coloro che presentino mozione
d’ordine e questioni pregiudiziali, sempre che il loro intervento
riguardi la procedura ovvero questioni in esame al momento in cui la
mozione viene presentata; ove le mozioni d’ordine portino la
firma di più delegati potrà prendere la parola solamente
il primo firmatario.
Ogni delegato può prendere la parola una sola volta sulla stessa
questione, salvo diversa statuizione del Presidente, tenuto conto
dell’andamento dei lavori.
Dichiarata chiusa la discussione dal Presidente o per deliberazione del
Congresso, sono ammesse a parlare, per un periodo di tempo non
superiore a dieci minuti, coloro che, sulla stessa materia, abbiano
presentato, prima della chiusura della discussione, ordini del giorno
non ancora illustrati.
Hanno diritto alla replica, in caso di tesi contrapposte, per un
periodo di tempo superiore a dieci minuti, i firmatari di ordini del
giorno illustrati, in ragione di un firmatario per ciascun ordine del
giorno.
Tutte le votazioni, ad eccezione di quelle per le elezioni degli Organi statutari, vengono effettuate per alzata di mano.
Art. 10
(elezione dei componenti gli organi statutari)
Il Congresso elegge:
• il Presidente del Sindacato;
• i tre membri effettivi e i due supplenti del Collegio dei Sindaci;
• i tre membri effettivi e i due supplenti del Collegio dei Probiviri;
• i 25 membri del Consiglio Nazionale.
Tutte le suddette cariche sociali saranno elette con votazione segreta.
Si potrà ricorrere alla elezione per acclamazione o a voto
palese in caso di lista unica, seguendo le procedure per lo svolgimento
delle elezioni.
Spetta al Congresso di stabilire:
• il termine entro cui le liste dei candidati debbono essere presentate alla Commissione elettorale;
• il termine entro cui il Presidente del Congresso dispone l’insediamento del seggio;
• il termine finale delle operazioni di votazione.
Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni sono riportate
nell’allegato al presente regolamento di cui fanno parte
integrante.
Art. 11
(verbale generale del Congresso)
A cura dell’Ufficio di Presidenza deve essere redatto il verbale
del Congresso Nazionale, contenente il resoconto sommario dei lavori
con l’indicazione di tutte le deliberazioni del Presidente del
Congresso e dell’Ufficio di Presidenza.
Al verbale debbono essere allegati gli elenchi dei partecipanti con
diritto a voto, il testo originale degli ordini del giorno e delle
mozioni, le liste dei candidati presentate e copia del verbale del
seggio elettorale.
Il verbale generale e i relativi allegati, firmati dal Presidente e dal
Segretario, debbono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.
NORME DI PRECEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI COMPONENTI GLI
ORGANI, DI CUI ALL’ART. 10 DEL REGOLAMENTO DEL CONGRESSO
Art. 12
(elettorato attivo e passivo)
Il diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche contemplate
nel primo comma dell’art. 10 del Regolamento congressuale compete
a tutti i delegati.
Art. 13
(liste dei candidati)
Le liste, contraddistinte con la loro denominazione, non possono
contenere un numero di candidati inferiore ad un terzo del numero degli
eleggibili ne superiore al numero degli eleggibili stessi, previsti
dallo Statuto per gli Organi da eleggere.
Ciascuna lista deve riportare il cognome e il nome dei singoli
candidati, elencati con un numero di ordine progressivo; deve contenere
la sottoscrizione per accettazione dei candidati e de ve essere
sottoscritta da almeno il 25% dei delegati non compresi nella lista.
Nessuno può sottoscrivere sia come candidato che come elettore
più di una lista; in caso di più sottoscrizioni, le firme
si considerano come non apposte ferma restando la validità della
lista ove sussistano tutti gli altri requisiti.
Le liste possono, altresì, contenere il nominativo di un
rappresentante di lista per seguire le operazioni elettorali presso il
seggio elettorale.
Nel caso di lista unica, questa dovrà contenere
l’elencazione dei candidati in numero pari a quello degli
eleggibili, la loro accettazione e la sottoscrizione di almeno il 33%
dei delegati non compresi nella lista.
Dovrà contenere inoltre un numero pari alla metà di
candidati da subentrare a quelli del comma precedente, espressi
nell’ordine di elencazione.
Le liste dei candidati debbono essere presentate alla Commissione
accettazione liste entro il termine stabilito dal Congresso, ai sensi
dell’art. 10 del presente regolamento.
La Commissione elettorale annota in calce alle liste i nominativi dei
depositanti, il giorno e l’ora di presentazione e ne rilascia
ricevuta.
Art. 14
(ammissione delle liste – manifesto elettorale)
La Commissione elettorale accerta che le liste ovvero la lista unica
siano state presentate nei termini ed abbiano i requisiti stabiliti
nell’articolo precedente, in caso di errori o irregolarità
nella compilazione della lista, la stessa non è ammessa alla
votazione.
La Commissione assegna a ciascuna lista, ammessa alla votazione, un
numero progressivo secondo l’ordine di presentazione e, quindi,
la trasmette all’Ufficio di Presidenza del Congresso, che
provvede alla compilazione dell’elenco contenente le liste dei
candidati.
Nell’elenco elettorale le liste debbono essere riportate con
l’indicazione della loro denominazione. Debbono, altresì,
essere contraddistinte con il numero progressivo, assegnato dalla
Commissione elettorale; i nominativi dei candidati di ciascuna lista
debbono essere preceduti da un numero di ordine progressivo.
Art. 15
(votazione della lista unica)
Il Presidente del Congresso, ricevuta dalla Commissione elettorale, la
lista unica, ne da lettura e la pone in votazione per acclamazione o a
scrutinio palese.
L’approvazione della lista determina la elezione dei candidati.
Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti e pertanto soprassiede ad ulteriori adempimenti elettorali.
Art. 16
(insediamento dei seggi elettorali)
Il Presidente del Congresso procede all’insediamento della
Commissione elettorale in funzione di seggio elettorale nei termini
fissati dal Congresso ai sensi dell’art. 10 del presente
regolamento.
In caso di assenza o di adempimento di uno o più membri del
seggio, il Presidente del Congresso ne dispone la sostituzione con uno
o più delegati che non siano né candidati né
rappresentanti di lista.
Art. 17
(materiale dei seggi)
A cura dell’ufficio di Presidenza del Congresso vengono assegnati al Presidente del seggio elettorale;
a) il timbro del seggio;
b) numero due copie dell’elenco degli ammessi al voto, elenco predisposto dalla Commissione per la verifica dei poteri;
c) un numero di schede di votazione, pari a quello degli ammessi al voto aumentato del 10%;
d) un’urna per l’inserimento delle schede di votazione;
e) tre copie dell’elenco elettorale, contenente le liste candidati ammessi a votazione;
f) l’elenco dei rappresentanti di lista che hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.
Art. 18
(affissione elenco elettorale e siglatura schede di votazione)
Il Presidente del seggio elettorale provvede a far affiggere, nei
locali del seggio, n. 1 copie dell’elenco elettorale contenente
le liste dei candidati.
Cura, altresì, che le schede di votazione, consegnate dal Presidente del Congresso, vengano siglate dai due scrutatori.
Art. 19
(espressione di voto)
Il voto di lista si esprime tracciando un segno sul quadratino corrispondente al numero distintivo della lista prescelta.
Il voto di preferenza si esprime segnando nell’apposito spazio il
nominativo del candidato prescelto ovvero il numero corrispondente al
nominativo nella lista riportata nel manifesto elettorale.
Non possono essere attribuite preferenze in numero superiore ad un
terzo dei candidati iscritti nella lista per la elezione dei componenti
del Consiglio Nazionale, più di due preferenze per le elezioni
dei componenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.
Art. 20
(operazione di votazione)
Dichiarata aperta la votazione del Presidente del seggio elettorale,
gli elettori per essere ammessi al voto, debbono presentare
l’apposito cartoncino delega ed un documento di identità.
Il Presidente del seggio, riconosciuta l’identità
dell’elettore, gli fa apporre la firma in corrispondenza del nome
scritto nell’elenco del seggio e consegna all’elettore
stesso la scheda.
Eseguite le operazioni di votazione sull’apposita scheda
elettorale, la piega, la inserisce nell’apposita urna alla
presenza del Presidente del seggio.
Art. 21
(chiusura delle votazioni)
Le operazioni di votazione si svolgono senza interruzione fino
all’ora fissata dal Congresso ai sensi dell’art. 10 del
presente regolamento.
Gli elettori, che a tale ora si trovassero ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
Il Presidente del seggio, dopo aver chiesto se vi sia tra i presenti
qualcuno che deve ancora votare, dichiara chiusa la votazione.
Nel caso in cui prima dell’ora anzidetta abbiano votato tutti gli elettori, la chiusura del seggio viene anticipata.
Art. 22
(operazioni di scrutinio)
Dopo la chiusura della votazione, il Presidente del seggio procede
all’apertura dell’urna ed all’accertamento del numero
di coloro che hanno votato, verificando che il numero delle schede
deposte nell’urna corrisponda a quello degli elettori che hanno
apposto la firma nell’elenco del seggio.
Il seggio elettorale procede quindi allo spoglio delle schede votate e
alla loro classificazione secondo che risultino: valide, nulle o
bianche.
Completato lo spoglio, i voti di lista validamente espressi sono
attribuiti alle singole liste cui si riferiscono; i voti di preferenza
sono attribuiti ai singoli candidati.
Art. 23
(verbale del seggio elettorale)
Il verbale del seggio elettorale, redatto in duplice esemplare sottoscritto da tutti i componenti del seggio, deve indicare:
• il numero complessivo dei votanti;
• il numero delle schede ricevute in dotazione dal seggio;
• il numero delle schede contenute nell’urna;
• il numero delle schede annullate;
• il numero delle schede residue al termine della votazione;
• il numero delle schede valide, bianche e nulle;
• il numero dei voti riportati da ciascuna lista e quelli di preferenza attribuiti a ciascun candidato.
Un esemplare del verbale, unitamente all’elenco degli elettori
ove essi hanno apposto la firma ed alle schede divise in appositi
plichi fra schede utilmente votate, schede bianche, schede nulle e
schede residue, deve essere consegnato al Presidente del Congresso.
Art. 24
(assegnazione posti)
Il seggio elettorale, alla presenza dei rappresentanti di lista i quali
hanno diritto di far inserire a verbale eventuali dichiarazioni,
procede alle seguenti operazioni per il riparto dei posti;
a) determina il totale dei voti validi, sommando i voti riportati da tutte le liste;
b) determina il totale dei voti validi conseguiti da ogni lista;
c) determina il quoziente elettorale e procede al riparto dei posti
tenendo conto che l’attribuzione dei resti compete solo alle
liste che hanno conseguito un quoziente pieno.
I posti assegnati alle liste sono attribuiti ad altrettanti candidati
delle rispettive liste secondo l’ordine delle preferenze che essi
hanno riportato.
Il numero dei voti di preferenza da attribuire a ciascun candidato si
determina sommando il numero dei voti attribuito allo stesso.
In caso di parità di voti, viene prescelto il candidato secondo l’ordine progressivo nella lista.
Delle operazioni di cui sopra viene redatto il verbale sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale.
Detto verbale deve essere consegnato immediatamente al Presidente del
Congresso che lo controfirma per essere successivamente conservato agli
atti della Segreteria Nazionale.
Art. 25
(proclamazione eletti)
Il Presidente del Congresso, constatata la regolarità del
verbale consegnatogli dalla Commissione Elettorale, procede alla
proclamazione degli eletti.
Art. 26
(non validità di precedenti contrastanti disposizioni)
Non trovano applicazione norme o disposizioni in contrasto con quelle riportate nel presente regolamento.